Assoluzione o proscioglimento?

L’ordinamento italiano prevede che alcuni reati siano procedibili a querela di parte. Significa che solo l’espressa richiesta di punizione del responsabile fatta dalla persona offesa dal reato può innescare e far proseguire il processo a carico del soggetto che si assume esserne l’autore.

La persona offesa dal reato può sempre rimettere (cioè ritirare) la querela, un esempio classico è la remissione di querela che fa seguito al risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

L’art. 152 del codice penale stabilisce che la remissione della querela estingue il reato.

La pronuncia che necessariamente ne consegue è la dichiarazione di non doversi procedere perché il reato si è estinto a seguito di remissione di querela. E l’imputato viene condannato solamente al pagamento delle spese processuali.

Non è una pronuncia di assoluzione: le sentenze di assoluzione o di condanna vengono emesse solo a valle del vaglio della vicenda nel merito (dopo che il giudice ha ascoltato i testimoni, ha studiato i documenti prodotti dall’accusa e dalla difesa, ha sentito le ragioni dell’imputato…).

Esistono circostanze aggravanti che, se riconosciute sussistenti dal giudice, rendono alcuni reati (che se non fossero circostanziati sarebbero invece perseguibili a querela di parte), punibili d’ufficio, cioè lo Stato ne persegue gli autori indipendentemente dalla richiesta proveniente dalla persona offesa che il responsabile sia perseguito e punito.

Se prima della pronuncia della sentenza l’imputato (di un reato di quest’ultimo genere) risarcisce il danno e la persona offesa rimette la querela e il giudice ritiene che la circostanza aggravante contestata non sussista, la sentenza sarà appunto una sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per remissione di querela. Non si afferma che il reato non sussiste (sussiste=esiste), si afferma che il reato è estinto per volere della persona offesa.

Vi è una particolarità però: l’imputato può sempre non accettare la remissione della querela. Questo accade quando è certo della sua innocenza e vuole che il giudice pronunci nei suoi confronti una vera e propria sentenza di assoluzione.