18 e 19 Dey 1404

Turbanti bianchi,
caffettani
e cuori neri
affamati di denaro
e di potere
si saziano col sangue
di chi chiede pane
e libertà
e osa protestare
con le palme
delle mani
vuote
rivolte verso il cielo

Mitragliatori

Attoniti guardiamo
immagini di morte
assistiamo
non sentiamo
l’odore della strage
il suono del massacro
ma urlano
i corpi martoriati
in cumuli ammassati
dentro a sacchi
come immonde spazzature
che faticano a filtrare
dalla cortina che ormai
si è fatta spessa del vetro
dello smartphone
zittito dal nemico

Urla di morte
deflagrano di notte

Idranti
Per ripulir le strade
Lavare via la vita
dei caduti


Ho perso
quasi tutte le parole
per dire
quel che penso
e quel che vedo
Di un mondo
che ogni giorno
mi appare
sempre più
privo di senso

Le lacrime
non bastano
a raccontar l’orrore

Assoluzione o proscioglimento?

L’ordinamento italiano prevede che alcuni reati siano procedibili a querela di parte. Significa che solo l’espressa richiesta di punizione del responsabile fatta dalla persona offesa dal reato può innescare e far proseguire il processo a carico del soggetto che si assume esserne l’autore.

La persona offesa dal reato può sempre rimettere (cioè ritirare) la querela, un esempio classico è la remissione di querela che fa seguito al risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

L’art. 152 del codice penale stabilisce che la remissione della querela estingue il reato.

La pronuncia che necessariamente ne consegue è la dichiarazione di non doversi procedere perché il reato si è estinto a seguito di remissione di querela. E l’imputato viene condannato solamente al pagamento delle spese processuali.

Non è una pronuncia di assoluzione, è una pronuncia di proscioglimento: le sentenze di assoluzione o di condanna vengono emesse solo a valle del vaglio della vicenda nel merito (dopo che il giudice ha ascoltato i testimoni, ha studiato i documenti prodotti dall’accusa e dalla difesa, ha sentito le ragioni dell’imputato…).

Esistono circostanze aggravanti che, se riconosciute sussistenti dal giudice, rendono alcuni reati (che se non fossero circostanziati sarebbero invece perseguibili a querela di parte), punibili d’ufficio, cioè lo Stato ne persegue gli autori indipendentemente dalla richiesta proveniente dalla persona offesa che il responsabile sia perseguito e punito.

Se prima della pronuncia della sentenza l’imputato (di un reato di quest’ultimo genere) risarcisce il danno e la persona offesa rimette la querela e il giudice ritiene che la circostanza aggravante contestata non sussista, la sentenza sarà appunto una sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per remissione di querela. Non si afferma che il reato non sussiste (sussiste=esiste), si afferma che il reato è estinto per volere della persona offesa.

Vi è una particolarità però: l’imputato può sempre non accettare la remissione della querela. Questo accade quando è certo della sua innocenza e vuole che il giudice pronunci nei suoi confronti una vera e propria sentenza di assoluzione.

XVII

Il tempo passa
e snoda i miei pensieri
liberi
cavalli sulla spiaggia

E il lutto
dicono
si elabora
in un anno

Rincorro a piedi scalzi
le onde a perdifiato
rombano al galoppo
dentro alle mie orecchie
e l’orlo del vestito
salato
è sulle gambe

Sbatto le palpebre
e ora è già Natale
e mentre faccio
l’albero e il presepe
mi manca
la tua presenza lieve
girarmi attorno lenta
come la neve al ritmo della porporina
che vola dappertutto
nei canti americani
da feste
commerciali.