Assoluzione o proscioglimento?

L’ordinamento italiano prevede che alcuni reati siano procedibili a querela di parte. Significa che solo l’espressa richiesta di punizione del responsabile fatta dalla persona offesa dal reato può innescare e far proseguire il processo a carico del soggetto che si assume esserne l’autore.

La persona offesa dal reato può sempre rimettere (cioè ritirare) la querela, un esempio classico è la remissione di querela che fa seguito al risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

L’art. 152 del codice penale stabilisce che la remissione della querela estingue il reato.

La pronuncia che necessariamente ne consegue è la dichiarazione di non doversi procedere perché il reato si è estinto a seguito di remissione di querela. E l’imputato viene condannato solamente al pagamento delle spese processuali.

Non è una pronuncia di assoluzione, è una pronuncia di proscioglimento: le sentenze di assoluzione o di condanna vengono emesse solo a valle del vaglio della vicenda nel merito (dopo che il giudice ha ascoltato i testimoni, ha studiato i documenti prodotti dall’accusa e dalla difesa, ha sentito le ragioni dell’imputato…).

Esistono circostanze aggravanti che, se riconosciute sussistenti dal giudice, rendono alcuni reati (che se non fossero circostanziati sarebbero invece perseguibili a querela di parte), punibili d’ufficio, cioè lo Stato ne persegue gli autori indipendentemente dalla richiesta proveniente dalla persona offesa che il responsabile sia perseguito e punito.

Se prima della pronuncia della sentenza l’imputato (di un reato di quest’ultimo genere) risarcisce il danno e la persona offesa rimette la querela e il giudice ritiene che la circostanza aggravante contestata non sussista, la sentenza sarà appunto una sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per remissione di querela. Non si afferma che il reato non sussiste (sussiste=esiste), si afferma che il reato è estinto per volere della persona offesa.

Vi è una particolarità però: l’imputato può sempre non accettare la remissione della querela. Questo accade quando è certo della sua innocenza e vuole che il giudice pronunci nei suoi confronti una vera e propria sentenza di assoluzione.

XVII

Il tempo passa
e snoda i miei pensieri
liberi
cavalli sulla spiaggia

E il lutto
dicono
si elabora
in un anno

Rincorro a piedi scalzi
le onde a perdifiato
rombano al galoppo
dentro alle mie orecchie
e l’orlo del vestito
salato
è sulle gambe

Sbatto le palpebre
e ora è già Natale
e mentre faccio
l’albero e il presepe
mi manca
la tua presenza lieve
girarmi attorno lenta
come la neve al ritmo della porporina
che vola dappertutto
nei canti americani
da feste
commerciali.

XV

Guardarti soffrire
e non sapere come
alleviare il macigno
delle paure aggrovigliate
che ti portavi a spalle
E stringerti al mio petto
sentirti il cuore accelerato
e il fiato mozzo
di chi sa di esser braccato
e non sa dove fuggire
Ho paura
mi dicevi
aiutami Teresa
e mi fissavi
con gli occhi
spalancati dal terrore
E insieme poi trovar conforto
mangiando minestrina
col formaggino
sciolto dentro
come da bambine
quando eravam malate
E poi provare a preparare insieme
per distrarti
quei piatti
che solo tu
sapevi cucinare
la crema con l’arancia
o quella al caramello
che anche tua sorella le faceva
ma a te venivan meglio
o i pomodori deliziosi dell’estate
col tonno e i fagiolini
tagliati così piccoli
da sembrare miniature
o un sugo della pasta
col cuore dei carciofi
Sapori che ho perduto
a poco a poco
man mano che tu
dimenticavi
che sempre più
ti confondevi
e anche se hai provato
ad insegnarmi
nemmeno a me
riusciva di rifarli
nemmeno percorrendo
tutti i passi
per bene come tu
me li hai descritti.
Chissà qual era il tuo segreto.